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Il Catalogo generale delle carte e delle pubblicazioni nautiche II 3001, che indicizza tutta la documentazione edita dall’Istituto Idrogragrafico della Marina, é disponibile in versione digitale in formato PDF e aggiornato all’ultimo fascicolo avvisi ai naviganti.

Per il download gratuito del file cliccare su II 3001 - CATALOGO GENERALE DELLE CARTE E DELLE PUBBLICAZIONI NAUTICHE al seguente indirizzo:

https://www.marina.difesa.it/noi-siamo-la-marina/pilastro-logistico/scientifici/idrografico/Pagine/home.aspx

La versione cartacea del catalogo, stampata e rilegata dall’Istituto, é disponibile per l’acquisto al al seguente indirizzo:

https://www.istitutoidrografico.it/it/shop-501/documentazione-nautica-ufficiale-pubblicazioni-catalogo/ii.-3001-23-catalogo-generale-delle

Il Direttore
Contrammiraglio
Massimiliano NANNINI


DIRITTI D’AUTORE - Copyright

I prodotti cartografici, fotografici, numerici e comunque i documenti dell’IIM costituiscono opere dell’ingegno e formano oggetto del diritto di autore a norma degli articoli 2575-2577 del codice civile, della legge 22 aprile 1941, n. 633, della Convenzione di Berna adottata nel 1886 e ratificata con legge 20 giugno 1978, n. 399, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68 attuativo della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, delle direttive 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE, nonché della risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (COM (2016) 0593 – C8- 0383/2016 – 2016/0280 (COD)) approvata dal Parlamento europeo in data 26 marzo 2019.

L’utilizzazione, anche parziale, delle opere dell’IIM, può avvenire solo dietro espressa autorizzazione dell’IIM, nei termini pattuiti, nonché dietro pagamento dei diritti d’autore, secondo le disposizioni di legge sopra richiamate.

I diritti d’autore sono sempre dovuti allorché si tratti di riproduzioni, totali o parziali, a sé stanti o a corredo di pubblicazioni scientifiche o didattiche o cartografiche, edite da privati a scopo commerciale (libri, atlanti, riviste, periodici, ecc.) e sono applicati, per le riproduzioni derivate da cartografia tradizionale o da pubblicazioni dell’IIM, ogni 5000 copie della tiratura indicata nella richiesta.

L’entità base dei diritti d’autore sulla cartografia e sulle pubblicazioni è ridotta del 50% nei seguenti casi:

  • per le cessioni agli Enti parastatali e locali ed altri Enti con carattere di pubblica utilità;
  • per le riproduzioni a corredo di pubblicazioni scientifiche o didattiche o cartografiche non a scopo commerciale con tiratura inferiore a 5.000 copie.

Sono esenti dal pagamento dei diritti d’autore:

  • le Amministrazioni dello Stato;
  • le riproduzioni di cartografia e pubblicazioni dell’IIM dopo 20 anni dalla prima pubblicazione;
  • la riproduzione di piccole superfici, destinate a corredare pubblicazioni di alto valore scientifico, purché non poste in vendita.

Per quanto concerne in particolare la cessione dei dati numerici, i richiedenti dovranno tenere presenti le seguenti condizioni:

  • l’IIM mantiene la proprietà dei dati; in caso di cessioni a terzi, questi acquisiscono soltanto il diritto al loro uso per gli scopi dichiarati e non possono cederli ad altri, né nella forma originaria né opportunamente rielaborati, senza specifico permesso scritto dell’lIM;
  • la norma precedente è applicabile anche nel caso in cui l’utilizzatore, a seguito di specifica autorizzazione, provveda in proprio all’acquisizione di dati numerici da cartografia tradizionale coperta da diritti d’autore;
  • il pagamento dei diritti d’autore è sempre dovuto, essendo i dati numerici facilmente riproducibili, rielaborabili, praticamente indistruttibili e quindi non soggetti a scadenze temporali. Ne sono esclusi i soli Enti statali.

I richiedenti saranno invitati, prima dell’accoglimento della richiesta, a dichiarare per iscritto di aver piena cognizione delle norme contenute nelle leggi 2 febbraio 1960, n. 68 e 20 giugno 1978, n. 399 (Convenzione di Berna) e di impegnarsi a:

  • non utilizzare il materiale richiesto per scopi diversi da quelli menzionati nella richiesta, né di cederlo a terzi;
  • apporre su tutte le copie degli elaborati ricavati, in modo visibile e per esteso, la dicitura prevista per il materiale richiesto, anche se utilizzato parzialmente;
  • non superare il numero di copie, ottenute con qualsiasi mezzo di produzione, che si intenda ricavare dal materiale stesso, secondo quanto dichiarato nella richiesta;
  • non memorizzare il materiale con qualsiasi mezzo per costituire archivi o banche dati senza preventiva autorizzazione.

Ogni autorizzazione concessa dall’IIM è valida unicamente per la richiesta cui è riferita.


Vendita documentazione nautica ENC

L’Istituto Idrografico della Marina si avvale del Distributore Ufficiale, a livello mondiale, per la distribuzione della propria produzione di cartografia elettronica (ENC):

RENC - IC-ENC
www.ic-enc.org

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