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Legge 2 Febbraio 1960, n.68 Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell’1 marzo 1960

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo 1 Sono organici cartografici dello Stato;

  • l’Istituto geografico militare;
  • l’Istituto idrografico della Marina;
  • la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell’Aeronautica;
  • l’Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;
  • il Servizio geologico.

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA (T.U.O.M.)

Art. 117
Servizio idrografico della Marina militare

  1. L’Istituto idrografico della Marina militare, posto alle dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ha sede in Genova ed e’ retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.
  2. Nel regolamento e’ disciplinato l’ordinamento dell’Istituto idrografico.

Art. 221
Natura giuridica dell’Istituto idrografico della Marina militare

1. L’Istituto idrografico della Marina militare è ente del Ministero della difesa e organo cartografico dello Stato.
2. Opera nel settore dell’idrografia, così come definita dall’Organizzazione idrografica internazionale, in accordo con le pertinenti normative internazionali recepite in ambito nazionale, e in particolare con la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969), concorrendo alla conoscenza e valorizzazione di tutto quanto legato all’ambiente marino da un punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale.

Art. 222
Compiti e funzioni dell’Istituto idrografico della Marina militare

  1. L’Istituto idrografico della Marina militare, svolge i seguenti compiti:

a) assicurare alle Forze armate il supporto idro-meteo-oceanografico necessario allo svolgimento delle attività d’istituto;
b) concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l’aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale, secondo la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969);
c) redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l’esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell’ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione;
d) creare un sistema informativo geografico che raccolga, tutti i dati idro-oceanografici provenienti dai rilievi effettuati nelle acque di giurisdizione dallo stesso Istituto e da enti pubblici e privati;

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