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Legge 2 Febbraio 1960, n.68 Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell’1 marzo 1960
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo 1 Sono organici cartografici dello Stato;
ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA (C.O.M. - DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66): Art. 117 Servizio idrografico della Marina militare
(T.U.O.M. - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90): Art. 221 Natura giuridica dell’Istituto idrografico della Marina militare
Art. 222 Compiti e funzioni dell’Istituto idrografico della Marina militare