Il carrello è vuoto
Map
Legge 2 Febbraio 1960, n.68 Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell’1 marzo 1960
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo 1 Sono organici cartografici dello Stato;
ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA (T.U.O.M.)
Art. 117 Servizio idrografico della Marina militare
Art. 221 Natura giuridica dell’Istituto idrografico della Marina militare
1. L’Istituto idrografico della Marina militare è ente del Ministero della difesa e organo cartografico dello Stato. 2. Opera nel settore dell’idrografia, così come definita dall’Organizzazione idrografica internazionale, in accordo con le pertinenti normative internazionali recepite in ambito nazionale, e in particolare con la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969), concorrendo alla conoscenza e valorizzazione di tutto quanto legato all’ambiente marino da un punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale.
Art. 222 Compiti e funzioni dell’Istituto idrografico della Marina militare
a) assicurare alle Forze armate il supporto idro-meteo-oceanografico necessario allo svolgimento delle attività d’istituto; b) concorrere alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, assicurando la produzione e l’aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale, secondo la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969); c) redigere le normative tecniche e fornire consulenza per standardizzare l’esecuzione dei rilievi idrografici, da svolgere nell’ambito della pubblica amministrazione, comunque inerenti alla sicurezza della navigazione; d) creare un sistema informativo geografico che raccolga, tutti i dati idro-oceanografici provenienti dai rilievi effettuati nelle acque di giurisdizione dallo stesso Istituto e da enti pubblici e privati;
_____________________________________________________________________